Non costituiscono informazioni segrete, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che vi avevano accesso con proprie credenziali, i dati dei clienti da loro seguiti, che sono sempre nella disponibilità dei clienti stessi e che il consulente è anzi tenuto a conservare ai sensi dell’art. 160 del regolamento Consob n. 20307/2018 e può rivelare, in base al successivo art. 158, al soggetto per conto del quale opera; appartengono al consulente anche i dati del proprio portafoglio personale. Né ricorre la violazione del diritto sui generis del costitutore della banca dati ai sensi dell’art. 102-bis l.d.a., che richiede l’estrazione della totalità o di una parte sostanziale della banca dati, quando i dati estratti riguardino solo i clienti già seguiti dai convenuti.
L’acquisizione di clienti del concorrente, se attuata con modalità lecite, non integra concorrenza sleale, e lo storno è difficilmente imputabile in via autonoma a consulenti che non sono concorrenti dell’intermediario, quando la banca concorrente sia rimasta estranea al giudizio e non se ne alleghi il concorso. Va quindi respinta la domanda contro gli ex consulenti quando non sia allegato né provato che i dati copiati siano stati utilizzati per sviare i clienti o abbiano attribuito un vantaggio competitivo, essendo notorio che il cliente segua il consulente di fiducia, tanto più se sia stato lo stesso intermediario a informare i clienti del recesso dei consulenti e siano stati i clienti a contattarli di propria iniziativa. La copiatura e la cancellazione dei file dai computer aziendali e l’inottemperanza all’ordine di esibizione, condotte contrarie a correttezza che hanno dato causa alla lite, giustificano la compensazione delle spese.