L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., consiste in uno stato di paralisi oggettiva e assoluta che impedisca l’adozione delle deliberazioni essenziali per il funzionamento della società, e ricorre tanto più quando non si tratti di semplice inerzia per mancata convocazione, ma di una vera impasse dell’assemblea regolarmente convocata [nella specie, s.r.l. con cinque soci, due dei quali rappresentati da amministratori di sostegno, rimasta priva dell’organo amministrativo decaduto e incapace di nominarne uno nuovo o un liquidatore]; l’accertamento è corroborato dall’assenza di opposizione degli altri soci.
La nomina del liquidatore da parte del tribunale ai sensi dell’art. 2487 c.c. non apre una procedura giudiziale di liquidazione con costi a carico dello Stato, ma presuppone, al pari della nomina assembleare, che la società disponga di fondi idonei a sostenere i costi della liquidazione.