Dopo la riforma del 2003 il fallimento non è più causa di scioglimento delle società di capitali, e gli organi sociali restano in carica durante la procedura, privati però di ogni potere sulla gestione dell’impresa e del patrimonio, con competenza limitata alle questioni che incidono sull’assetto organizzativo interno e sulla struttura della società.
Non è pertanto ammissibile la nomina giudiziale del liquidatore volontario ai sensi dell’art. 2487 c.c. di una società da tempo dichiarata fallita, chiesta dall’amministratore dimissionario in prorogatio, che indicava come liquidatore il curatore per l’impossibilità dei soci di sostituirlo, perché la nomina non inciderebbe sull’assetto organizzativo interno ma aprirebbe una fase liquidatoria parallela a quella già in corso nella procedura, alla quale è devoluta la gestione del patrimonio sociale nel rispetto della par condicio creditorum.