Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. ha funzione riparatoria e non sanzionatoria e presuppone gravi irregolarità attuali e potenzialmente dannose, sicché non rilevano condotte che abbiano già esaurito i propri effetti, come le forniture a una società dei familiari dell’amministratore cessate da anni e chiuse con la sua liquidazione, per le quali resta al socio l’azione di responsabilità.
I rapporti commerciali della s.r.l. con imprese riferibili ai familiari dell’amministratore unico non integrano di per sé un illecito né un conflitto di interessi immanente: la violazione dell’art. 2475-ter c.c. richiede la prova che l’interesse dell’amministratore sia stato perseguito a danno di quello sociale mediante condizioni irragionevoli o fuori mercato, e una società partecipata dai figli dell’amministratore non è necessariamente parte correlata in difetto di prova di un’influenza significativa, e la prova contraria è offerta dai prezzi allineati a quelli di riferimento comunali e dalle condizioni imposte alla cliente, come termini di pagamento uguali a quelli degli altri clienti e un limite massimo di esposizione oltre il quale le forniture si interrompono. Il dovere di predisporre adeguati assetti organizzativi non impone un divieto generalizzato di contrattare con parti correlate, né l’amministratore unico risponde della mancata istituzione di un consiglio di amministrazione con deleghe ai componenti non in conflitto, scelta riservata ai soci.