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Tribunale di Brescia, 23 Giugno 2025, n. 2641/2025

Marchio debole “Igloo” per piumini: bastano aggiunte e modificazioni a escludere la contraffazione

Tribunale di Brescia, 23 Giugno 2025, n. 2641/2025
Marchio debole “Igloo” per piumini: bastano aggiunte e modificazioni a escludere la contraffazione

È debole il marchio costituito da un sostantivo di uso comune che presenti un collegamento logico con il prodotto, come «Igloo» per piumini e articoli destinati al riposo nella stagione fredda. La debolezza del segno non ne esclude la registrabilità, ma incide sull’intensità della tutela, perché mentre per il marchio forte sono illegittime tutte le modificazioni che ne lascino sussistere l’identità sostanziale o il nucleo ideologico, per il marchio debole bastano lievi modificazioni o aggiunte a escluderne la confondibilità.

Va pertanto esclusa la contraffazione del marchio denominativo registrato quando il concorrente utilizzi il termine all’interno di denominazioni più articolate, precedute da altri sostantivi e seguite da aggettivi e indicazioni geografiche, come «Dauna Lux Igloo invernale supercaldo Canada»; i marchi complessi dell’attore privi di registrazione non ampliano la tutela del marchio debole registrato, e il rigetto della domanda di contraffazione travolge le domande inibitorie e risarcitorie.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 23/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro: RG 5301 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Avv. Raffaella Gambardella
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