È debole il marchio costituito da un sostantivo di uso comune che presenti un collegamento logico con il prodotto [nella specie, “Igloo” per piumini e articoli destinati al riposo nella stagione fredda]. La debolezza del segno non ne esclude la registrabilità, ma incide sull’intensità della tutela: mentre per il marchio forte sono illegittime tutte le modificazioni che ne lascino sussistere l’identità sostanziale o il nucleo ideologico, per il marchio debole bastano lievi modificazioni o aggiunte a escluderne la confondibilità.
Va pertanto esclusa la contraffazione del marchio denominativo registrato quando il concorrente utilizzi il termine all’interno di denominazioni più articolate, precedute dal proprio segno e seguite da aggettivi e indicazioni geografiche; i marchi complessi dell’attore privi di registrazione non ampliano la tutela del marchio debole registrato.