La sospensione cautelare della delibera impugnata è ammissibile in astratto quando la sua esecuzione mantenga l’attitudine a produrre effetti giuridici nelle more del giudizio di merito; difetta invece l’interesse alla sospensione, e con esso il periculum, quando la delibera sia stata integralmente eseguita e la sospensione non produrrebbe alcun effetto.
È il caso della delibera con cui l’assemblea di s.r.l. si limiti ad autorizzare l’amministratore a conferire un incarico professionale, una volta che l’incarico sia stato sottoscritto: la sospensione non caducherebbe l’atto negoziale a valle, dato che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società ai sensi dell’art. 2475-bis c.c. e, fuori dalle materie riservate ai soci dall’art. 2479 c.c. e in assenza di limiti statutari, possono compiere qualunque atto gestorio, le cui limitazioni non sono opponibili ai terzi salvo che abbiano agito intenzionalmente a danno della società [nella specie, reclamo rigettato contro il diniego di sospensione della delibera che autorizzava l’incarico a tecnici per una proposta urbanistica].