La sospensione cautelare della delibera impugnata è ammissibile in astratto quando la sua esecuzione mantenga l’attitudine a produrre effetti giuridici nelle more del giudizio di merito; difetta invece l’interesse alla sospensione, e con esso il periculum, quando la delibera sia stata integralmente eseguita e la sospensione non produrrebbe alcun effetto.
È il caso della delibera con cui l’assemblea di s.r.l. si limiti ad autorizzare l’amministratore a conferire un incarico professionale, una volta che l’incarico sia stato sottoscritto: la sospensione non caducherebbe l’atto negoziale a valle, perché gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società ai sensi dell’art. 2475-bis c.c. e, fuori dalle materie riservate ai soci dall’art. 2479, terzo comma, c.c. e in assenza di limiti statutari, possono compiere qualunque atto gestorio anche senza autorizzazione assembleare, così che potrebbero comunque rinnovare o conferire nuovi incarichi.