Il collegamento negoziale presuppone l’esistenza di due o più negozi distinti, già perfezionati, e la loro unitarietà funzionale, cioè la preordinazione di ciascuno alla realizzazione di un fine pratico unitario, sicché non può configurarsi tra un contratto concluso e uno mai perfezionato; la responsabilità precontrattuale per la mancata conclusione di quest’ultimo potrebbe essere fatta valere soltanto da chi ne sarebbe stato parte.
Non risponde per inadempimento né per violazione dell’affidamento la società fiduciaria che, dopo avere accettato e regolarmente eseguito il mandato fiduciario conferito dal cedente di una partecipazione, rifiuti di concludere il mandato con la società estera acquirente, avente sede in un paese a rischio ai fini antiriciclaggio, quando abbia sempre subordinato l’accettazione all’esito delle verifiche del proprio ufficio antiriciclaggio, sollecitato la documentazione sui soci e sull’origine dei fondi senza riceverla completa e comunicato senza indugio l’esito negativo delle verifiche; il rigetto della domanda comporta il rigetto di quella di manleva verso l’assicuratore chiamato in causa.