Il collegamento negoziale presuppone l’esistenza di due o più negozi distinti e la loro unitarietà funzionale, cioè la preordinazione di ciascuno alla realizzazione di un fine pratico unitario.
Non risponde per inadempimento né per violazione dell’affidamento la società fiduciaria che, dopo avere accettato un mandato fiduciario da una persona fisica, rifiuti di concluderne un secondo, asseritamente collegato, con una società estera avente sede in un paese a rischio ai fini antiriciclaggio, quando abbia sempre subordinato l’accettazione all’esito delle verifiche del proprio ufficio antiriciclaggio e sollecitato la documentazione sui soci e sull’origine dei fondi senza riceverla completa [nella specie, operazione di acquisto di quote di una società italiana tramite intestazione fiduciaria]; il rigetto della domanda comporta il rigetto di quella di manleva verso l’assicuratore chiamato in causa.