Chi invoca la finzione di avveramento della condizione ai sensi dell’art. 1359 c.c. deve provare sia il mancato avveramento della condizione sia la sua imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, alla parte che aveva interesse contrario. La condizione sospensiva cui è subordinato l’obbligo dei soci di acquistare la quota del socio uscente di una s.a.s. dopo aver estinto i debiti della società si considera avverata quando essi, anziché risanarla, ne abbiano lasciato dichiarare il fallimento e il compendio immobiliare sia stato aggiudicato all’asta a una società partecipata dai loro familiari, condotta dolosamente preordinata a impedire l’evento.
Il fallimento della s.a.s., che si estende ai soli soci accomandatari, non rende impossibile il trasferimento della quota del socio accomandante, e la sottoscrizione dell’accordo da parte della maggioranza dei soci vale come consenso alla cessione ai sensi dell’art. 2322, secondo comma, c.c. Il giudice può quindi pronunciare sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. del trasferimento della quota, subordinandone l’effetto al pagamento dell’intero corrispettivo, anziché replicare il pagamento rateale previsto dal contratto, quando tutte le rate risultino scadute rispetto alla data in cui la condizione si considera avverata.
Gli acconti mensili che l’accordo transattivo pone a carico dei soci fin dalla sua sottoscrizione, in attesa dell’incasso del prezzo di una vendita immobiliare, sono esigibili indipendentemente dall’avveramento della condizione cui è subordinato il saldo, come conferma l’iniziale esecuzione spontanea dei pagamenti; è tardiva l’eccezione di inadempimento sollevata per la prima volta con la memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.