Anche dopo la sentenza Cofemel della Corte di giustizia, la tutela autoriale del disegno industriale richiede un oggetto originale che rifletta la personalità dell’autore attraverso scelte libere e creative, e non la merita l’idea di confezionare candeline a forma di lettere dell’alfabeto in modo da comporre nomi di persona, quando il ricorrente non indichi quale elemento del prodotto esprima tali scelte.
L’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non riguarda qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa; anche il look-alike presuppone l’univocità del richiamo a un prodotto più conosciuto, della cui notorietà il concorrente si avvantaggi.
La concorrenza parassitaria è illecita solo se l’imitazione segue a breve distanza di tempo ciascuna iniziativa del concorrente, nella forma diacronica, o l’ultima e più significativa di esse, nella forma sincronica, cioè finché l’ideatore può attendersi utilità particolari dal lancio della novità. Presuppone quindi l’originalità dell’iniziativa imitata, che viene meno quando quel modo di produrre o commerciare sia divenuto patrimonio comune del settore. Va pertanto respinto il ricorso cautelare quando il ricorrente, a fronte della deduzione che prodotti analoghi sono diffusissimi, non provi né l’assenza sul mercato di prodotti anteriori né l’originalità del proprio; l’oggettiva sovrapponibilità dei prodotti giustifica la compensazione delle spese.