L’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non riguarda qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa; anche il look-alike presuppone l’univocità del richiamo a un prodotto più conosciuto, della cui notorietà il concorrente si avvantaggi.
La concorrenza parassitaria è illecita solo se l’imitazione segue a breve distanza di tempo ciascuna iniziativa del concorrente (forma diacronica) o l’ultima e più significativa di esse (forma sincronica), cioè finché l’ideatore può attendersi utilità particolari dal lancio della novità: presuppone quindi l’originalità dell’iniziativa imitata, che viene meno quando quel modo di produrre o commerciare sia divenuto patrimonio comune del settore. Va pertanto respinto il ricorso cautelare quando il ricorrente non provi né l’assenza sul mercato di prodotti analoghi anteriori né l’originalità del proprio [nella specie, candeline a forma di lettere in blister personalizzati con nomi propri, lanciate nel 2021 e imitate nel 2023]; l’oggettiva sovrapponibilità dei prodotti giustifica la compensazione delle spese.