Non è mera lettera d’intenti o puntuazione, ma preliminare di preliminare vincolante, l’accordo con cui i due soci paritari di una s.r.l. familiare fissino la cessione della quota di uno all’altro, con un prezzo in parte determinato e in parte determinabile in base alla quota di utile dell’esercizio, disciplinino le prestazioni accessorie e si obblighino a stipulare entro un termine il preliminare notarile, specie quando le trattative siano in stato avanzato da anni. Il preliminare di preliminare è valido e non nullo per difetto di causa quando sia configurabile un interesse meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile l’area del regolamento coperta dal primo vincolo.
Il suo inadempimento non legittima l’esecuzione in forma specifica né il risarcimento dell’interesse positivo, ma soltanto il risarcimento del danno per violazione dell’obbligo di proseguire secondo buona fede la trattativa, responsabilità assimilabile a quella precontrattuale e limitata all’interesse negativo.
L’interesse negativo comprende le spese inutilmente sostenute nelle trattative e la perdita di altre occasioni contrattuali, che vanno però allegate e provate: la liquidazione equitativa presuppone la certezza del pregiudizio e l’impossibilità o la rilevante difficoltà di quantificarlo, e non può supplire alla mancata allegazione delle occasioni perdute. Sono invece risarcibili i compensi del consulente commerciale e del legale per l’assistenza nella trattativa, provati dalle relative parcelle non specificamente contestate nel loro importo.