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Tribunale di Catania, 15 Aprile 2025

Post diffamatori su Facebook contro un’impresa: rimozione in via d’urgenza e concorrenza sleale esclusa tra settori diversi

Tribunale di Catania, 15 Aprile 2025
Post diffamatori su Facebook contro un’impresa: rimozione in via d’urgenza e concorrenza sleale esclusa tra settori diversi

Sussiste il fumus della tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. contro la pubblicazione su Facebook di post che si risolvono in un’invettiva personale contro un’impresa concorrente, con espressioni infamanti e allusioni a condotte illecite idonee a suscitarne il disprezzo: l’intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e subdole allusioni, e l’argumentum ad hominem esula dal diritto di critica. Accertata la manifesta illiceità dei contenuti, il rimedio più idoneo è la loro rimozione definitiva, assistita da una misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti cautelari [nella specie, post contro un ristorante con l’hashtag #lamafiauddicechihapaura].

Il periculum sussiste per il persistere della diffusione, o anche per il semplice mantenimento online di post e immagini denigratori, il cui effetto è amplificato dai commenti e dalle condivisioni dei follower. Non è invece configurabile concorrenza sleale per denigrazione ex art. 2598, n. 2, c.c. tra imprese che operano in settori della ristorazione diversi, con diverso codice ATECO.

Data Sentenza: 15/04/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vera Marletta
Registro: RG 13461 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/09/2026
Massima a cura di: Vania Mattiola
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