Sussiste il fumus della tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. contro la pubblicazione su Facebook di post che si risolvono in un’invettiva personale contro un’impresa concorrente, con espressioni infamanti e allusioni a condotte illecite idonee a suscitarne il disprezzo: l’intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e subdole allusioni, e l’argumentum ad hominem esula dal diritto di critica. Accertata la manifesta illiceità dei contenuti, il rimedio più idoneo è la loro rimozione definitiva, assistita da una misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti cautelari [nella specie, post contro un ristorante con l’hashtag #lamafiauddicechihapaura].
Il periculum sussiste per il persistere della diffusione, o anche per il semplice mantenimento online di post e immagini denigratori, il cui effetto è amplificato dai commenti e dalle condivisioni dei follower. Non è invece configurabile concorrenza sleale per denigrazione ex art. 2598, n. 2, c.c. tra imprese che operano in settori della ristorazione diversi, con diverso codice ATECO.