Sussiste il fumus della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. contro la pubblicazione su Facebook, da parte di un’impresa vicina, di post che si risolvono in un’invettiva personale contro un ristorante, con espressioni infamanti e allusioni a condotte illecite e a contiguità mafiose idonee a suscitarne il disprezzo. La riferibilità dei post al ricorrente può desumersi dalle fotografie dell’insegna e dell’ingresso e dall’indicazione dei numeri civici, a nulla rilevando la data di registrazione del segno; l’intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e subdole allusioni, e l’argumentum ad hominem esula dal diritto di critica.
Accertata la manifesta illiceità dei contenuti, il rimedio più idoneo è la loro rimozione definitiva, assistita da una misura coercitiva ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti cautelari. Il periculum sussiste per il persistere della diffusione, o anche per il semplice mantenimento online di post e immagini denigratori, il cui effetto è amplificato dai commenti e dalle condivisioni dei follower. Non è invece configurabile concorrenza sleale per denigrazione ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. tra imprese che operano in settori diversi della ristorazione, con diverso codice ATECO.