La nullità dell’intera fideiussione che riproduce le clausole dello schema ABI ritenute contrarie all’art. 2, comma 2, lett. a), legge 287/1990 può essere dichiarata solo su domanda diretta ed espressa del fideiussore, che ha l’onere di allegare e provare, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c., il carattere essenziale di tali clausole e l’interdipendenza del resto del contratto dalla parte nulla, mentre il giudice non può rilevare d’ufficio l’estensione della nullità parziale all’intero negozio, sicché la domanda di nullità totale va respinta quando il fideiussore si limita a proporla senza allegare né provare tali circostanze [fideiussione omnibus rilasciata nel gennaio 2007 a garanzia dei debiti di una società in nome collettivo, con credito ceduto a una società veicolo e azionato in via monitoria per circa 323.000 euro].
Non è contraddittoria la motivazione che respinge la domanda di nullità antitrust della fideiussione conforme allo schema ABI sia per la mancata produzione dello schema negoziale e del provvedimento della Banca d’Italia che lo ha ritenuto in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), legge 287/1990, sia perché, essendo stata la garanzia rilasciata dopo il periodo coperto dall’istruttoria dell’autorità di vigilanza, sarebbe stata comunque necessaria la prova della permanenza dell’intesa o di una nuova intesa coeva alla stipulazione, trattandosi di ragioni plurime e concorrenti, ciascuna idonea a sorreggere il rigetto.
Quando il tribunale ordinario, investito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, declina la competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa limitatamente alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e sospende il giudizio sulle restanti domande, le ulteriori difese del fideiussore, come la liberazione ai sensi dell’art. 1956 c.c. per mancato avviso delle modifiche del finanziamento, restano devolute al giudizio sospeso e non possono essere esaminate dalla sezione specializzata, sicché la censura che ne lamenta l’omesso esame non si confronta con la ratio decidendi e va respinta.