Il giudicato formatosi sulla sentenza che rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca sulla base di una fideiussione preclude al fideiussore di far valere in un diverso giudizio la nullità della garanzia o di sue clausole per violazione della normativa antitrust, perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile e si estende all’insussistenza di cause di invalidità del contratto anche diverse da quelle fatte valere nell’opposizione [fideiussione omnibus del 2006 a garanzia di un mutuo fondiario concesso a una società poi fallita, con credito successivamente ceduto a una società di cartolarizzazione].
L’attestazione del cancelliere prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c. non è condizione indispensabile per l’accertamento del passaggio in giudicato di una sentenza, perché può trovare idoneo equipollente nell’ammissione della formazione del giudicato da parte di chi avrebbe interesse a negarlo.
Poiché le garanzie personali si trasferiscono al cessionario insieme al credito ai sensi dell’art. 1263 c.c., il fideiussore va equiparato al debitore ceduto e può opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità del titolo, sicché la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust proposta dopo la cessione va rivolta al cessionario, mentre rispetto alla pretesa risarcitoria resta legittimata la banca cedente.
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale relativa allo schema di fideiussione omnibus soltanto per il periodo oggetto dell’istruttoria, compreso tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005, sicché per la fideiussione stipulata successivamente il garante deve allegare e provare la persistenza dell’intesa, e non basta la coincidenza delle clausole con lo schema uniforme.