Costituisce giusta causa di recesso del socio accomandante, ai sensi dell’art. 2285 c.c., l’ingiustificata esclusione dalla vita sociale derivante dalla mancata comunicazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite nonostante le ripetute richieste, in violazione dell’art. 2320 c.c., unita al mancato pagamento degli utili che la società gli ha imputato ai fini fiscali, perché si tratta di violazioni idonee a incidere in misura rilevante sul rapporto fiduciario posto a fondamento della partecipazione [accomandante titolare del cinque per cento del capitale, cui erano stati imputati redditi d’impresa per cinque esercizi senza alcuna corresponsione, con società rimasta contumace].
Il recesso del socio di società di persone è un atto unilaterale recettizio che scioglie il rapporto sociale limitatamente al receduto dal momento della comunicazione agli altri soci, senza necessità di accettazione, e la quota va liquidata in base alla situazione patrimoniale della società in quel giorno.
Decorsi i sei mesi previsti dall’art. 2289 c.c. senza che la società abbia determinato e liquidato la quota del socio uscente, l’onere di provarne il valore grava sulla società, perché sono gli amministratori a dover rendere il conto della gestione e a disporre delle scritture contabili, e in mancanza il valore del patrimonio sociale si presume pari ai conferimenti, sicché la quota può essere liquidata nel valore nominale versato dal socio, con gli interessi legali dal sesto mese successivo alla comunicazione del recesso.
I crediti del socio receduto alla liquidazione della quota e agli utili maturati sono debiti di valuta, che producono gli interessi legali ma non sono soggetti a rivalutazione monetaria.