A fronte dell’omesso rendiconto e della contestazione di prelievi in contanti e di bonifici dai conti sociali in favore dell’impresa individuale dell’amministratore, grava su quest’ultimo la prova della giustificazione causale delle operazioni, in mancanza della quale egli risponde verso la società dell’importo distratto [società a responsabilità limitata fallita le cui scritture contabili non erano state consegnate al curatore].
L’amministratore che, pur disponendo la società di liquidità sufficiente, ometta per più anni il pagamento dei tributi risponde del danno pari alle sanzioni e agli interessi maturati sui debiti erariali.
Il risarcimento del danno da illecito gestorio costituisce debito di valore soggetto a rivalutazione, mentre gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno che il danneggiato ha l’onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e le fonti di prova, e non possono essere liquidati d’ufficio.
La responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, sicché il curatore che eserciti l’azione sociale deve allegare le violazioni dei doveri e provare il danno e il nesso causale, mentre grava sull’amministratore la prova dell’osservanza dei doveri e della non imputabilità del fatto dannoso.