Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all’amministrazione dall’art. 2476 comma 2 c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci sulla gestione sociale, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse, potere che si esplica in due direzioni: (a) il diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali e (b) il diritto di consultazione diretta della documentazione sociale. L’oggetto di ispezione da parte del socio è ampio e funzionale ad un controllo sulla gestione della società, nella norma non si ravvisa alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Di conseguenza, la richiesta di un impegno di riservatezza non costituisce una limitazione al diritto azionato da un socio qualora sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento in particolari rapporti o situazioni inerenti ai documenti da esaminare (ad esempio, il coinvolgimento di soggetti terzi nelle trattative con la società rende di per sé giustificabile la richiesta di riservatezza con specifico impegno del socio a non diffondere le informazioni acquisite oltre l’orizzonte cui è funzionale l’ispezione e il controllo sulla gestione della società). Al contrario, il diritto ad estrarre copia dei documenti ispezionati non fa strettamente parte della facoltà di informazione e consultazione del socio, tanto che l’art. 2476 comma 2 c.c. parla unicamente di diritto del socio ad avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla amministrazione. Solitamente, la facoltà di avere copia è accordata quando il controllo del socio ha ad oggetto la contabilità sociale che implica l’esame analitico di una rilevante mole di dati numerici che non può essere condotta in un tempo ragionevole presso la sede della società o dove la contabilità viene conservata: in queste situazioni la facoltà di avere copia dei documenti è strumentale alla effettività del controllo [nel caso di specie, pertanto, il Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto della società di rilasciare copia dei documenti inerenti le trattative in corso, stante le esigenze di riservatezza e la mancata indicazione, da parte del socio richiedente, delle ragioni che rendevano necessaria la copia di tali documenti].