Il diritto di controllo e ispezione sulla gestione sociale, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. in favore del socio di s.r.l., ha natura di diritto potestativo intrinsecamente connesso alla qualità di socio e funzionale all’esercizio del potere di controllo individuale sulla gestione della società.
Ne consegue che tale diritto non può essere esercitato da chi abbia perso la qualifica di socio, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto sociale, come nel caso di recesso, esclusione o di mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale a seguito del suo azzeramento per perdite. La legittimazione all’esercizio del diritto di ispezione deve sussistere al momento della richiesta di accesso alla documentazione, risultando irrilevante che i documenti richiesti si riferiscano a un periodo in cui il richiedente era ancora socio; va quindi disattesa la tesi, sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, che ammette l’esercizio del diritto di controllo anche dopo il recesso o l’esclusione.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui l’ex socio chieda l’accesso alla documentazione sociale difetta inoltre di strumentalità quando le azioni di merito prospettate non richiedano quei documenti: l’azione risarcitoria contro l’amministratore che, al di là della sua qualificazione, lamenti un danno riflesso al patrimonio sociale, esperibile ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., e l’impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale fondata soltanto sull’omessa redazione di una situazione patrimoniale aggiornata.