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Tribunale di Napoli, 9 Agosto 2024

Il disegno comunitario registrato posteriore non esclude la contraffazione di quello anteriore

Tribunale di Napoli, 9 Agosto 2024
Il disegno comunitario registrato posteriore non esclude la contraffazione di quello anteriore

Il diritto esclusivo conferito dal disegno o modello comunitario registrato consente al titolare di vietarne l’utilizzo a qualunque terzo il cui disegno o modello non susciti nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, compreso il titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore e il suo distributore esclusivo, perché la registrazione segue un controllo meramente formale, senza esame di merito né procedura di opposizione, e in forza del principio di priorità il titolo anteriore si presume valido finché la sua nullità non sia accertata su domanda, eventualmente riconvenzionale, sicché in mancanza di tale domanda sono irrilevanti le deduzioni sulla preesistenza sul mercato di prodotti analoghi [placche e prese per interruttori civili con tasti a scomparsa importate dalla Cina e protette da disegni comunitari registrati nel 2023 dal produttore estero, poste a confronto con i disegni comunitari anteriori di un produttore italiano di apparecchiature elettriche, in sede cautelare].

Compie atti di utilizzazione del disegno o modello registrato, e risponde della contraffazione anche se in buona fede, il rivenditore che si limita ad acquistare e a offrire in vendita, anche tramite il proprio sito internet e i marketplace, prodotti importati da altri che lo riproducono, perché l’offerta, la commercializzazione e la detenzione a tali fini rientrano tra gli atti riservati al titolare e della contraffazione rispondono tutti coloro che contribuiscono alla diffusione del prodotto, mentre la pronta rimozione delle offerte e la modesta entità della violazione possono giustificare la compensazione delle spese nei suoi confronti.

Ai fini della contraffazione del disegno o modello registrato è irrilevante che i prodotti del concorrente siano privi delle soluzioni tecnologiche che caratterizzano i prodotti del titolare, come la retroilluminazione dei tasti o la connettività nativa, perché esse attengono a brevetti non azionati e non all’aspetto esteriore protetto, e la contraffazione sussiste quando i prodotti riprendono in modo pressoché identico il complesso degli elementi formali delle registrazioni, con modifiche apportate più per sottrazione che per addizione al fine di offrire un prodotto a minor costo anziché di differenziarlo.

Nel procedimento cautelare a tutela di un disegno o modello registrato il periculum in mora sussiste, sia per le misure conservative e probatorie sia per l’inibitoria e il ritiro dal mercato, quando l’attività illecita è in corso e i prodotti sono pubblicizzati e offerti sui principali marketplace online, con rapida e capillare diffusione del danno, e non viene meno per la spontanea rimozione delle inserzioni da parte del rivenditore, che potrebbe riprendere la condotta in mancanza di un ordine del giudice.

Il sequestro per accantonamento dei prodotti contraffattori e la descrizione della documentazione contabile e commerciale relativa ai pezzi ordinati, importati, distribuiti e venduti possono essere disposti senza contraddittorio quando l’illecito è in atto e il tempo necessario a instaurarlo potrebbe arrecare al titolare pregiudizi irreparabili, con modalità esecutive che tutelino per quanto possibile la riservatezza dell’impresa sottoposta alla misura, come la consegna del verbale e dei documenti acquisiti in busta chiusa alla cancelleria.

L’offerta in vendita, a prezzi nettamente inferiori, di prodotti che imitano pedissequamente le forme dei prodotti protetti di un concorrente integra anche concorrenza sleale per imitazione servile confusoria o per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 2, c.c., stante la palese confondibilità dei prodotti per l’utente di riferimento.

Data Sentenza: 09/08/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ornella Minucci
Registro: RG 15274 / 2024
Allegato:
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Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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