Il diritto potestativo ex art. 2476, co. 2, c.c., che permette al socio non amministratore di s.r.l. di avere notizie sullo svolgimento delle attività sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, può essere esercitato anche con ricorso d’urgenza per l’emissione di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. A tal fine deve sussistere, in aggiunta al fumus bonis iuris, l’ulteriore requisito del periculum in mora, che può essere individuato nell’ingiustificato procrastinarsi di una situazione di incertezza e di sostanziale impossibilità di ottenere libero accesso a tutta la documentazione sociale.