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Tribunale di Milano, 14 Ottobre 2024, n. 8958/2024

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia non costituisce prova privilegiata nel giudizio di nullità di un contratto autonomo di garanzia per violazione dell’art. 2 della l. 287/1990

Tribunale di Milano, 14 Ottobre 2024, n. 8958/2024
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia non costituisce prova privilegiata nel giudizio di nullità di un contratto autonomo di garanzia per violazione dell’art. 2 della l. 287/1990

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia non costituisce prova privilegiata nel giudizio volto ad accertare la nullità per violazione dell’art. 2 della l. 287/1990 di un contratto di garanzia stipulato nel 2008, allorché tale contratto sia qualificabile come contratto autonomo di garanzia e non fideiussione omnibus. Il citato provvedimento, infatti, ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus e nel solo periodo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.

In un causa stand alone, l’accertamento della commissione di un illecito anti concorrenziale per violazione dell’art. 2 della  l. 287/1990 da parte di un contratto autonomo di garanzia presuppone la dimostrazione della sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia.

Data Sentenza: 14/10/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Bellesi
Registro: RG 4469 / 2021
Allegato:
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Data: 13/05/2025
Massima a cura di: Edoardo Badiali
Edoardo Badiali

Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati in diritto della proprietà intellettuale e commerciale e oggi opera nel contenzioso e nella consulenza stragiudiziale in questi settori.

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