Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, che accerta un’intesa restrittiva della concorrenza tra banche con riferimento al settore delle fideiussioni omnibus, non costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust con riferimento alle fideiussioni sottoscritte in data anteriore al perimetro temporale dell’accertamento stesso, decorrente da novembre 2003 a maggio 2005. Di conseguenza, il garante che agisce per la nullità totale o parziale del contratto deve provare l’esistenza di un’autonoma intesa illecita, differente da quella accertata dalla Banca d’Italia con detto provvedimento o, in alternativa, deve allegare e provare che la medesima intesa restrittiva riscontrata dalla Banca d’Italia aveva avuto inizio ben prima del periodo fatto oggetto dell’istruttoria dalla stessa effettuata. In assenza di tali elementi probatori, la domanda di nullità è infondata e deve essere dunque respinta.