Il socio, il quale attraverso diverse condotte viola il divieto di concorrenza contenuto in vari patti e nello statuto, è escluso dalla compagine societaria. [Nel caso di specie, il socio: a) ha costituito una società concorrente con sede nello stesso comune e nella stessa via di quella di cui era amministratore delegato; b) ha modificato l’oggetto sociale di una compagine di cui era socio unico e amministratore per includere attività in diretta concorrenza con la prima; c) ha venduto prodotti della società attrice, a prezzi vantaggiosi a società da lui controllate, approfittando della sua carica di amministratore delegato; d)ha sottratto informazioni riservate e dati aziendali per avvantaggiare soggetti concorrenti; e) ha indotto ex dipendenti e agenti della società a collaborare con quelle concorrenti; f) ha promosso commercialmente prodotti concorrenti, inclusa l’associazione del proprio nome a marchi in diretta concorrenza; g) ha apportato strategie di concorrenza sleale per ridurre quote di mercato edella società attrice].