Il rapporto tra una Società Cooperativa a proprietà indivisa ed il socio che goda dell’immobile è disciplinato dagli art. 2511 ss. c.c., cosicché, ai sensi dell’art.3, D.Lgs. 27.6.2003 n.168, il giudizio insorto su tale rapporto è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
Il presupposto delle domande di rilascio e condanna proposte da una Società Cooperativa a proprietà indivisa nei confronti del socio escluso è l’accertamento che l’esclusione di quest’ultimo sia legittima, in quanto fondata sulla situazione di grave morosità del medesimo, con conseguente decadenza dall’assegnazione dell’alloggio.
La delibera di esclusione del socio da una Società Cooperativa a proprietà indivisa comporta la decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendo il presupposto per l’assegnazione lo status di socio della Cooperativa.