L’impegno, assunto in proprio dai soci di una s.r.l. [che non è parte dell’accordo], di far deliberare un aumento di capitale riservato al finanziatore e, in mancanza, di restituirgli pro quota le somme [da questi versate alla società] non costituisce garanzia fideiussoria di un debito sociale, perché in capo alla società, estranea al contratto, non sorge alcun obbligo restitutorio da garantire. Il contratto contiene invece due impegni personali dei soci, consistenti in una promessa del fatto del terzo avente ad oggetto l’aumento di capitale e nell’assunzione in proprio di un debito restitutorio, condizionato al mancato aumento di capitale e alla mancata restituzione spontanea delle somme da parte della società; ne consegue che a tale debito non si applica l’art. 1957 c.c.
Il creditore che agisca con distinti ricorsi monitori nei confronti di più soci, obbligati in forza del medesimo contratto in proporzione alle rispettive quote, non abusa dello strumento processuale, perché i debiti sono autonomi e non solidali e danno luogo soltanto a un litisconsorzio facoltativo e a un eventuale cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., con domande suscettibili di esiti differenti; la fattispecie è pertanto estranea al frazionamento del credito.