Nell’azione sociale di responsabilità [promossa dal socio di s.r.l. che sia succeduto all’amministratore convenuto nella carica], la mancata riscossione dei crediti sociali da parte dell’amministratore cessato è fonte di danno solo se, al momento del subentro del successore, i crediti non erano più realizzabili, perché il ritardo nella riscossione pregiudica il patrimonio sociale soltanto quando il nuovo amministratore non abbia più alcuna possibilità di incasso. Pertanto, quando la svalutazione integrale dei crediti [nel bilancio] sia stata operata dallo stesso attore nella qualità di nuovo amministratore, senza allegare circostanze verificatesi durante il mandato del convenuto, quali la prescrizione dei crediti o il fallimento dei debitori, non risultano assolti né l’onere di allegare con precisione l’inadempimento né quello di provare il nesso causale tra l’inadempimento e il danno.
Nell’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., la società, tenuta a norma del comma 4 a tenere indenne il socio, è condannata in solido con l’amministratore soccombente alla rifusione delle spese legali dell’attore, salvo regresso nei confronti dell’amministratore, e deve rimborsare al socio la quota delle spese di consulenza tecnica posta a carico di quest’ultimo.
Nell’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., il socio agisce quale sostituto processuale della società, al fine di reintegrarne il patrimonio. La responsabilità dell’amministratore verso la società ha natura contrattuale, sicché l’attore ha l’onere di allegare con precisione le violazioni addebitate e di provare i fatti contestati, il danno e il nesso di causalità, mentre l’amministratore convenuto ha l’onere di provare la non imputabilità del danno, dimostrando l’osservanza dei propri doveri.
Rientrano tra gli obblighi dell’amministratore, da adempiere con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., la corretta tenuta delle scritture contabili, l’adempimento degli obblighi fiscali, il corretto adempimento delle obbligazioni sociali e l’esercizio delle azioni a tutela del patrimonio sociale; restano estranee alla responsabilità le sole scelte rientranti nella discrezionalità imprenditoriale protetta dalla business judgement rule, che possono rilevare come giusta causa di revoca. Pertanto, l’amministratore che non provi la non imputabilità risponde del danno costituito dalle sanzioni e dagli interessi applicati alla società per il mancato pagamento dei tributi e dagli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento dei fornitori.
È tardiva l’allegazione, formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, che parte dei crediti sociali si era già prescritta al momento della cessazione dall’incarico dell’amministratore convenuto.