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Tribunale di Potenza, 8 Luglio 2025, n. 1392/2025

Imposte non versate, crisi di liquidità non esimente e danno limitato a sanzioni e interessi

Tribunale di Potenza, 8 Luglio 2025, n. 1392/2025
Imposte non versate, crisi di liquidità non esimente e danno limitato a sanzioni e interessi

Il versamento delle imposte è un obbligo specifico di legge degli amministratori, sicché, accertato l’omesso pagamento, spetta a questi dimostrare ai sensi dell’art. 1218 c.c. che l’inadempimento dipende da causa non imputabile, e la carenza di liquidità della società non basta a escludere la responsabilità se non se ne provano il carattere improvviso e non preventivabile e l’impossibilità di reperire altrimenti le risorse, mentre il danno risarcibile è limitato alle sanzioni e agli interessi, esclusa l’imposta comunque dovuta [società per azioni ceramica fallita, cartelle per gli esercizi 2005-2011, danno di circa 100.800 euro a carico in solido dell’amministratore poi liquidatore, di due amministratori senza deleghe e dei sindaci].

Il danno da sanzioni e interessi conseguente a un accertamento fiscale che ha disconosciuto la detrazione dell’IVA chiesta a rimborso dalla società non è imputabile agli amministratori e ai sindaci quando la legittimità della detrazione, riconosciuta dal giudice tributario di primo grado, è stata negata in appello soltanto dopo il fallimento e la lite relativa a un’annualità analoga è ancora pendente con esiti alterni, perché in tal caso non risultano provati l’inadempimento e il nesso causale, che il curatore deve dimostrare in concreto, né la responsabilità può farsi derivare in via automatica dalla mancata impugnazione della decisione sfavorevole.

Quando la società, nell’imminenza di una procedura concorsuale, concede in affitto l’azienda a canone irrisorio a una società di nuova costituzione, il liquidatore che non pretende dall’affittuaria la fideiussione bancaria a prima richiesta prevista dal contratto né si attiva per riscuotere i canoni e il prezzo delle rimanenze di magazzino risponde del danno in solido con i sindaci che, pur avendo manifestato perplessità sull’operazione, non hanno impugnato la delibera autorizzativa né vigilato sull’esecuzione del contratto, e, mancando l’inventario contrattualmente previsto, il danno relativo al magazzino, non provato dalla sola fattura emessa unilateralmente dalla società, va liquidato ai sensi dell’art. 1226 c.c. in via equitativa.

Quando la proposta di concordato preventivo è meramente strumentale a ritardare il fallimento, perché fondata su un piano non fattibile che si regge sugli impegni di società prive dei requisiti economico-finanziari per adempierli, il liquidatore risponde dei pagamenti eseguiti senza autorizzazione degli organi della procedura, immediatamente prima e in pendenza del concordato, a favore dei professionisti e delle società che hanno predisposto e attuato il piano, in violazione della par condicio creditorum, e i sindaci ne rispondono in solido per omesso controllo.

La presenza di soggetti estranei agli organi sociali che si ingeriscono di fatto nella gestione, come i consulenti incaricati di condurre la liquidazione e di predisporre la domanda di concordato, non esonera da responsabilità l’amministratore o il liquidatore di diritto, che risponde in solido con loro per averne consentito l’ingerenza e per omesso controllo, mentre gli amministratori privi di deleghe esecutive rispondono ai sensi degli artt. 2381 e 2392 c.c. quando, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli come il protratto omesso versamento delle imposte o dovendone acquisire conoscenza in adempimento del dovere di agire informati, non hanno fatto quanto potevano per impedirli o attenuarne le conseguenze.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro più amministratori e sindaci il diverso apporto causale di ciascuno rileva soltanto nei rapporti interni ai fini del regresso, perché la solidarietà prevista dall’art. 2055 c.c. discende dall’unicità del fatto dannoso anche se diversi sono i titoli di responsabilità, sicché l’atto di citazione non è nullo se non specifica il contributo di ciascuno, mentre su richiesta dei condebitori il giudice può graduare le quote interne secondo la posizione ricoperta, attribuendo un peso maggiore all’amministratore esecutivo e liquidatore rispetto agli amministratori privi di deleghe e ai sindaci.

Data Sentenza: 08/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giulia Volpe
Relatore: Rachele Dumella De Rosa
Registro: RG 3530 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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