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Corte d'appello di Firenze, 22 Maggio 2024, n. 887/2024

Impresa familiare che dissimula una società di fatto: indici dei poteri gestori del collaboratore

Corte d'appello di Firenze, 22 Maggio 2024, n. 887/2024
Impresa familiare che dissimula una società di fatto: indici dei poteri gestori del collaboratore

L’apparente impresa familiare dissimula una società di fatto tra il titolare e il familiare collaboratore, con conseguente responsabilità personale e illimitata di quest’ultimo per le obbligazioni sociali, quando risulti che il collaboratore abbia esercitato in autonomia poteri diretti di gestione e di rappresentanza anche esterna dell’impresa, con affectio societatis e costituzione di un fondo comune. Assumono rilievo, in tal senso, la gestione diretta dei rapporti con clienti e fornitori, la delega a operare sul conto corrente dell’impresa, i versamenti effettuati con la causale di finanziamento dei soci, il rilascio di fideiussioni a favore dell’impresa, l’acquisto con i proventi dell’attività di beni intestati in parti uguali al titolare e al collaboratore, le direttive impartite al personale su prezzi, pagamenti, contratti e assunzioni e la sottoscrizione di contratti in qualità di titolare o legale rappresentante [nella specie, tra coniugi].

L’impresa familiare ex art. 230 bis c.c. ha carattere individuale, sicché il titolare assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi e la posizione dei familiari collaboratori rileva soltanto nei rapporti interni; l’impresa familiare è di per sé incompatibile con un rapporto propriamente sociale. È però ammessa la prova, da parte di chiunque vi abbia interesse, compreso l’apparente unico titolare, che si tratti in realtà di una società di fatto, desumibile anche da manifestazioni esteriori che, pur giustificabili alla luce del rapporto di coniugio o di parentela, siano rivelatrici per sistematicità e concludenza delle componenti del rapporto societario, tra le quali particolare significato assumono i rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a un costante sostegno dell’attività d’impresa.

È inammissibile, perché tardiva, la domanda di accertamento della data di cessazione della società di fatto proposta per la prima volta con le note scritte sostitutive dell’udienza di precisazione delle conclusioni, e il giudice che su di essa abbia pronunciato viola il principio del contraddittorio.

Data Sentenza: 22/05/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna Primavera
Relatore: Luigi Nannipieri
Registro: RG 111 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Silvia Ambrosio
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