La mancata impugnazione dei bilanci degli esercizi precedenti non preclude l’impugnazione del bilancio successivo che reiteri i medesimi criteri di valutazione, perché il principio di continuità opera soltanto rispetto ai bilanci successivi a quello impugnato e da esso dipendenti. Non rileva neppure l’accordo con cui il socio, al momento dell’ingresso nella società, abbia accettato nei rapporti con l’altro socio i bilanci e i criteri contabili precedenti.
Il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono parti essenziali del bilancio, che viola il principio di chiarezza dell’art. 2423 c.c. quando non consenta ai destinatari di comprendere la natura e il contenuto delle poste [operazioni con parti correlate a condizioni non di mercato descritte in nota integrativa con il solo rinvio a un accertamento giudiziale in corso]. Chi impugna la delibera di approvazione per violazione del principio di chiarezza può limitarsi a produrre il bilancio e la documentazione allegata, mentre chi ne contesta la veridicità deve provare la falsità o l’erroneità delle poste.