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Tribunale di Catanzaro, 17 Luglio 2025, n. 1624/2025

Impugnazione delibere assembleari e clausola compromissoria

Tribunale di Catanzaro, 17 Luglio 2025, n. 1624/2025
Impugnazione delibere assembleari e clausola compromissoria

In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Sicché, al di là della qualificazione attribuita dalle parti all’eccezione sollevata sul punto (difetto di giurisdizione o difetto di competenza), l’esame della questione comunque proposta deve essere esaminata e risolta dal Collegio, in quanto attinente al merito della controversia.

L’impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi – dei soci, della società o di terzi ad essa estranei – protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti (sostanziali) inderogabili protetti da una specifica norma che li regola. Pertanto, laddove il coinvolgimento di tali interessi non sia direttamente inciso dall’oggetto del processo, deve escludersi che si sia al cospetto di “diritti indisponibili” nei sensi in precedenza individuati, con conseguente possibilità, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto della società, di sottoporre le controversie suddette alla cognizione arbitrale.

Data Sentenza: 17/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Stefano Costarella
Registro: RG 2724 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/03/2026
Massima a cura di: Mariavittoria Garofalo
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