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Tribunale di Catania, 29 Dicembre 2016

Impugnazione della delibera di bilancio: la violazione dell’art. 2427 n. 19 c.c. non costituisce causa di nullità

Tribunale di Catania, 29 Dicembre 2016
Impugnazione della delibera di bilancio: la violazione dell’art. 2427 n. 19 c.c. non costituisce causa di nullità

La violazione della indicazione in nota integrativa della postergabilità di un finanziamento soci dà luogo ad una mera irregolarità e non già ad una ipotesi di nullità; e ciò in quanto non vi è una falsa rappresentazione della situazione debitoria della società, quanto piuttosto una diversa rappresentazione del profilo temporale dei pagamenti.

L’azione di nullità delle delibere assembleari può essere esercitata da chiunque vi abbia un interesse concreto ed attuale, oltre che specificatamente riferito alla medesima azione di nullità: l’interesse ad agire per evitare la lesione di un proprio diritto e per conseguire un risultato pratico giuridicamente apprezzabile deve, infatti, per definizione, riferirsi all’azione concretamente esercitata. L’esistenza di tale interesse concreto ed attuale deve essere allegata anche da parte di colui che riveste la qualità di socio, non essendo necessariamente sufficiente, ai fini dell’impugnativa, il fatto che egli abbia tale qualità e che non abbia concorso con il proprio voto alla formazione della decisione assembleare nulla. (Cass.n. 4372/2003).

Rientrano nell’ipotesi di cui all’art. 2467 c.c., introdotto dal legislatore al fine di contrastare la sottocapitalizzazione delle “piccole” società, i finanziamenti che, sebbene in sede di nota integrativa siano indicati solamente quale mezzo per evitare il più oneroso ricorso a forme di finanziamento esterno alla compagine sociale, emergano, in sede di assemblea e per come definiti dal Presidente della stessa, necessari per la prosecuzione dell’attività sociale, in stato di impasse. Dato avvalorato anche dalla determinazione, in quella stessa sede,  della presentazione di una prima istanza ex art. 182 bis l. fall., quale indice di uno stato di crisi della società.

Data Sentenza: 29/12/2016
Registro: RG 14269 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/04/2022
Massima a cura di: Giulia Giordano
Giulia Giordano

Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior Academic Visitor, Commercial Law Centre presso University of Oxford; abilitazione all'esercizio della professione forense, presso Corte d'Appello di Bologna; dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, indirizzo IUS/04 diritto commerciale; tutor didattica per l'insegnamento di diritto commerciale Università di Bologna. Sito web www.unibo.it/sitoweb/g.giordano.

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