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Tribunale di Milano, 25 Gennaio 2019

Inadempimento contrattuale del prestatore d’opera intellettuale e risarcimento del danno cagionato alla società

Tribunale di Milano, 25 Gennaio 2019
Inadempimento contrattuale del prestatore d’opera intellettuale e risarcimento del danno cagionato alla società

E’ logicamente erroneo calcolare un danno per differenza tra una stima previsionale iniziale ed il costo finale dell’opera realizzata, ponendosi, con ciò, in una prospettiva di carattere patrimoniale: all’esito delle operazioni il committente diviene proprietario di un’opera che – in casi di intervento di radicale ristrutturazione – subisce un aumento di valore pari al costo effettivo dell’intervento. Dunque, quand’anche la previsione iniziale fosse di spendere la metà, quel che conta  è che il patrimonio sociale si è arricchito di un valore pari al costo finale effettivo dell’operazione di ristrutturazione immobiliare, senza che in quella differenza possa ravvisarsi un danno patrimoniale alcuno per il committente. Ponendosi, invece, in una prospettiva di carattere finanziario, ove la Società opponente avesse voluto dire che per ottenere l’opera quale realizzata, avrebbe potuto spendere molto meno, allora avrebbe dovuto far periziare le opere realizzate – per dedurne che esse avrebbero potuto essere realizzate a costi inferiori – e non quelle preventivate.

Il danno da omesso completamento dei lavori non può essere identificato nel costo dei lavori non effettuati sotto la direzione dell’architetto convenuto ed effettuati successivamente: se viene imputato allo stesso architetto convenuto che, se fosse stato diligente, avrebbe fatto completare i lavori in questione, allora è evidente che quell’identico costo la Società opponente avrebbe sopportato anche in caso di adempimento, sicché è escluso che quello stesso costo possa essere identificato come danno da inadempimento.

Deve ritenersi infondata l’azione sociale di responsabilità, poiché, dal mero fatto della sottoscrizione di plurimi contratti, uno solo dei quali fosse effettivamente identificato come regolante i rapporti tra le parti, non deriva, in capo alla Società amministrata, nessun danno, trattandosi di una (certamente anomala, ma non per questo dannosa) modalità di formazione dell’accordo con la controparte contrattuale.

Data Sentenza: 25/01/2019
Registro: RG 49373 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/04/2022
Massima a cura di: Daniela Russo
Daniela Russo

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano. Master in diritto societario presso la Scuola di Formazione IPSOA e partecipazione al Corso di perfezionamento in diritto societario presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario.

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