Le modifiche apportate all’art. 2407 c.c. dalla l. n. 35/2025, entrata in vigore il 12/4/2025, non si applicano ai giudizi pendenti relativi a fatti anteriori, né per quanto concerne la limitazione quantitativa della responsabilità colposa dei sindaci, né per quanto concerne l’eliminazione dell’espressa previsione del vincolo di solidarietà con gli amministratori. La legge non contiene alcuna previsione che ne stabilisca la portata retroattiva, né presenta un contenuto ineludibilmente indicativo della finalità di regolare anche il pregresso; essa prevede veri e propri limiti massimi al risarcimento, a differenza delle norme “per il giudice”, applicabili ai giudizi in corso, che introducono criteri di liquidazione di un danno altrimenti determinabile in via equitativa, la cui applicazione retroattiva ridurrebbe diritti risarcitori già sorti e presenti nel patrimonio del danneggiato, in contrasto con l’art. 11 disp. prel. c.c., e introdurrebbe nei processi pendenti un tema di fatto, quello del compenso dei sindaci, soggetto a oneri di allegazione e di prova non più assolvibili per l’intervenuta maturazione delle preclusioni. L’eventuale eliminazione del vincolo di solidarietà, del resto, lascerebbe comunque operante la regola generale dell’art. 2055 c.c.
Ai fini della quantificazione del danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento secondo il criterio dell’art. 2486, comma 3, c.c., qualora si censuri la tardiva messa in liquidazione della società, il termine finale del confronto tra i patrimoni netti va individuato nel momento in cui è stata tenuta, ancorché tardivamente, la condotta doverosa, ossia nella messa in liquidazione, che determina la cessazione dalla carica dell’amministratore, anche se il liquidatore è la stessa persona fisica, e non nell’apertura della procedura concorsuale. Qualora tra la perdita del capitale e la messa in liquidazione sia trascorso un lasso di tempo compatibile con la fisiologica tempistica necessaria per rilevare la causa di scioglimento, il danno è pari a zero.
Il fatto che l’atto dannoso sia stato compiuto da un altro amministratore non vale di per sé come esonero di responsabilità per gli altri componenti dell’organo amministrativo, ancorché privi di delega. Questi ultimi sono responsabili qualora non abbiano ottemperato al dovere di agire informati secondo le modalità previste dallo statuto o adeguate all’assetto organizzativo della società, ai sensi dell’art. 2381, ultimo comma, c.c., oppure qualora, sulla base delle informazioni ricevute o di quelle che avrebbero dovuto autonomamente ricercare in presenza di specifici segnali d’allarme, non si siano attivati per impedire il compimento delle condotte lesive del patrimonio sociale o per attenuarne le conseguenze dannose. Costituiscono segnali d’allarme la notevole esposizione della società verso una controllata in crisi e la notorietà di tale crisi, che impongono agli amministratori non esecutivi, componenti degli organi amministrativi di entrambe le società, di ricercare ulteriori informazioni sul sostegno finanziario prestato e di inibire ulteriori erogazioni.
La *business judgment rule* non può essere invocata per giustificare operazioni connotate da palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà o da violazione di legge. È manifestamente imprudente il finanziamento erogato dalla società, in assenza di qualsiasi obbligo in tal senso, a una controllata che versi in una situazione di illiquidità e di grave crisi, quando le somme siano destinate a sostenerne le spese correnti, la loro restituzione sia resa improbabile dalle prospettive della controllata e dalla postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c., e la stessa finanziatrice presenti indici di tensione finanziaria.
I sindaci che, in occasione di finanziamenti infragruppo tra società con componenti comuni negli organi di amministrazione e di controllo, omettano di esercitare i poteri ispettivi, di richiesta di informazioni, di convocazione dell’assemblea e di denuncia previsti dagli artt. 2403 bis, 2406 e 2409 c.c. rispondono in solido con gli amministratori, perché tali operazioni richiedono una particolare attenzione per il rischio di conflitti di interessi e la situazione patrimoniale e finanziaria delle società è conoscibile dalle scritture contabili e dai bilanci, che i sindaci devono esaminare anche quando non siano incaricati della revisione, nonché attraverso lo scambio di informazioni con gli organi di controllo delle controllate. Non risponde, invece, il sindaco che abbia assunto la carica a distanza di anni dall’operazione, quando non era più in condizione né di impedirla né di eliminarne o attenuarne le conseguenze.
Qualora il liquidatore trasferisca un bene sociale a un amministratore della società senza incassare il corrispettivo, imputandolo in contabilità a compensazione di asseriti debiti della società verso l’acquirente, e ricorrano elementi gravi, precisi e concordanti circa l’inesistenza di tali debiti e la non genuinità delle scritture contabili, grava sui convenuti l’onere di provare l’effettiva esistenza dei crediti compensati, quale fatto estintivo. Anche ove tali crediti fossero esistenti, la loro estinzione mediante compensazione con il prezzo del bene integra una violazione della *par condicio creditorum* quando essi abbiano natura chirografaria o postergata e il loro titolare non sarebbe stato soddisfatto all’esito della procedura concorsuale; il danno è in tal caso pari al valore del bene, senza detrazione del mutuo ipotecario che lo grava quando non sia provato l’accollo da parte dell’acquirente.
Nella ricostruzione del patrimonio netto ai fini dell’accertamento della perdita del capitale, l’azzeramento della partecipazione in una controllata con patrimonio netto negativo non impone anche l’iscrizione di un accantonamento per la quota del deficit, salvo che la controllante abbia l’obbligo, in forza di garanzie o di altri impegni formali, di ripianarlo, obbligo che non discende dal mero rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; né la sola pendenza di un contenzioso impone l’immediata svalutazione integrale del credito, dal quale può pur sempre derivare un recupero, anche parziale.
Nell’assicurazione della responsabilità civile la clausola che limita la copertura alla quota di danno attribuibile all’assicurato, escludendo le somme dovute quale coobbligato solidale, impone di accertare le quote di responsabilità interne tra i corresponsabili; l’assicuratore può essere condannato al pagamento diretto in favore del danneggiato ai sensi dell’art. 1917, comma 2, c.c. su richiesta dell’assicurato, anche in difetto di istanza del danneggiato. Vanno tenuti distinti, e devono costituire oggetto di specifiche domande, il diritto al rimborso delle spese della chiamata in causa, fondato sulla soccombenza dell’assicuratore, il diritto alla refusione delle spese di resistenza ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c. e il diritto al rimborso delle spese di soccombenza ai sensi dell’art. 1917, comma 1, c.c., che incontra il limite del massimale.
L’effetto interruttivo del processo si verifica soltanto quando l’evento da cui deriva la perdita della capacità della parte sia dichiarato dal suo difensore al fine di ottenere l’interruzione del giudizio, con conseguente irrilevanza delle dichiarazioni rese o della documentazione prodotta dal procuratore di una parte diversa da quella colpita dall’evento.
Il principio di non contestazione solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato, ma non esclude che il giudice, ove dalle prove acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, pervenga a un diverso accertamento.