Una fideiussione specifica stipulata nel 2011 non rientra nel perimetro dell’accertamento del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, in veste di autorità della concorrenza, sia per l’oggetto che per l’ambito temporale. Infatti, quanto all’ambito temporale, la fideiussione è stata sottoscritta sei anni dopo la conclusione del procedimento culminato nel provvedimento in questione. Quanto alla garanzia, il provvedimento n. 55/2005 ha riguardato le sole fideiussioni omnibus, prendendo in esame, ai fini dell’accertamento della violazione antitrust, esclusivamente i moduli contrattuali concernenti garanzie omnibus e quindi garanzie che mirano a garantire qualunque obbligazione presente e futura e non esclusivamente un’obbligazione specificamente determinata. In altre parole, chi ha sottoscritto una fideiussione specifica nel 2011 non può giovarsi dell’accertamento della Banca d’Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall’ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Pertanto, un’eventuale controversia non segue ad un provvedimento dell’autorità che ha accertato la sussistenza della violazione antitrust (e specificamente l’esistenza all’epoca delle fideiussioni specifiche per cui è causa di un’intesa anticoncorrenziale “a monte” fra istituti di credito per l’applicazione uniforme alle fideiussioni specifiche – o ordinarie – delle clausole 2, 6 e 8 dello schema A.B.I.) e, pertanto, la sua qualificazione come “stand alone” determina che la prova degli elementi costitutivi incomba sull’attore.