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Corte d'appello di Firenze, 4 Marzo 2024, n. 428/2024

Indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale: differenza dei netti patrimoniali e non deficit fallimentare

Corte d'appello di Firenze, 4 Marzo 2024, n. 428/2024
Indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale: differenza dei netti patrimoniali e non deficit fallimentare

Il danno da indebita prosecuzione dell’attività dell’amministratore di s.r.l. dopo la perdita del capitale va quantificato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, cioè con l’aumento del deficit patrimoniale tra la data in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e quella del fallimento, al netto dei costi che la società avrebbe comunque sostenuto in caso di tempestiva liquidazione, e non con la differenza tra passivo accertato e attivo liquidato nel fallimento. Quest’ultimo criterio, utilizzabile soltanto come parametro di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. quando ne ricorrano le condizioni e sia logicamente plausibile, non è applicabile quando all’amministratore si addebiti la redazione di bilanci non conformi al principio di prudenza, con sovrastima dei crediti e dei lavori in corso, senza che emerga la complessiva inattendibilità della contabilità, perché finirebbe per addossargli anche le perdite derivanti dall’andamento negativo della gestione non dipeso dalla sua negligenza.

Le rettifiche dei bilanci operate dal consulente tecnico in applicazione del principio di prudenza, che impone di non contabilizzare profitti non realizzati e di riflettere in bilancio le perdite anche non definitivamente realizzate, non costituiscono valutazioni discrezionali, ma adeguano i bilanci alle regole che ne presidiano la redazione [nella specie, i lavori in corso su ordinazione erano stati ampiamente sovrastimati rispetto a dati oggettivi]. Accertata l’integrale erosione del capitale in un esercizio, è irrilevante che nell’esercizio successivo il capitale risulti solo parzialmente eroso, perché la società andava ricapitalizzata o posta in liquidazione già alla prima data e, in ogni caso, ricorreva l’ipotesi dell’art. 2482 bis c.c.

Nell’azione di responsabilità per il mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali grava sull’amministratore l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della propria responsabilità, e non sulla curatela quello di provare che nelle casse sociali vi fossero risorse sufficienti; la prosecuzione dell’attività in mancanza delle risorse necessarie per gli adempimenti fiscali costituisce anzi, di per sé, fonte di responsabilità, perché aggrava la posizione debitoria della società.

Non sussiste litispendenza tra l’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla curatela per somme distratte, quando i due giudizi abbiano oggetti differenti e la responsabilità per omessa ricapitalizzazione si fondi sulla rettifica dei bilanci.

I principi espressi dall’art. 2486, comma 3, c.c. sono ricognitivi del diritto vivente formatosi prima della riforma: nell’azione per atti compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento l’attore deve provare la causa di scioglimento e il successivo compimento di atti gestori, mentre spetta agli amministratori dimostrare che tali atti non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa e sono stati giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

Data Sentenza: 04/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna Primavera
Relatore: Fabrizio Nicoletti
Registro: RG 143 / 2023
Allegato:
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Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Mariangela Dilettoso
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