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Corte d'appello di Bari, 3 Ottobre 2024, n. 1253/2024

Indici rivelatori dell’esistenza di una società di fatto e liquidazione della quota del socio

Corte d'appello di Bari, 3 Ottobre 2024, n. 1253/2024
Indici rivelatori dell’esistenza di una società di fatto e liquidazione della quota del socio

L’esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività).

La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) comporta, per il giudice del merito, l’accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento (ivi comprese le presunzioni semplici), dell’esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale, i cui elementi costitutivi sono: a) il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica; b) l’alea comune dei guadagni e delle perdite; c) l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi.

Il convincimento sulla ricorrenza di una società di fatto fra l’imprenditore e chi con lui collabora nell’attività d’impresa, cioè di un accordo tra due o più persone avente ad oggetto il conferimento di beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili, dunque, può basarsi su ogni circostanza concreta concludente, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.

La sussistenza del contratto sociale di fatto può risultare, oltre che da prove dirette, specificamente riguardanti i requisiti della fattispecie (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l’esistenza della società anche nei rapporti interni.

In particolare, i finanziamenti e le garanzie prestate in favore dell’imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest’ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili anche in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora – alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto – siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.

Per quanto attiene alla domanda con cui un socio chiede la condanna al pagamento del valore della sua quota di partecipazione alla società, nella società semplice di persone costituita da due soli soci, ciascuno dei quali ha disgiuntamente l’amministrazione ai sensi dell’art. 2257 cod. civ., con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, unico legittimo contraddittore del socio (per le controversie relative ai rapporti sociali, allo scioglimento, alla liquidazione della quota ovvero alla ripartizione del patrimonio sociale), non può che essere l’altro socio, non essendo prospettabile, in siffatta situazione, un centro di imputazione di rapporti negoziali e processuali differenziato rispetto a quello dei soci, e, per quanto riguarda i rapporti interni, una volontà e un interesse della società distinti e potenzialmente antagonisti a quelli dei soci.

In merito al momento di cessazione delle società di persone, è noto che per esse, vieppiù quelle cc.dd. “collettive irregolari”, ossia non iscritte nel Registro delle Imprese, il momento estintivo si determina in base al c.d. principio di “effettività” e coincide, ipso facto, con la concreta cessazione dell’attività d’impresa, non essendo richiesti ulteriori adempimenti pubblicitari.

Venendo al procedimento di liquidazione della quota, nelle società di fatto o “collettive irregolari”, il diritto alla liquidazione della quota è esercitabile anche al di fuori della fase di liquidazione, mediante la proposizione di azione giudiziaria dal socio di fatto dopo la cessazione dell’attività. Sul punto, però, la costituzione del rapporto societario e l’originario conferimento a capitale sociale rappresentano il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, ma non rilevano come fatto genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest’ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione, e alla condizione che, a tale momento, dal bilancio finale o di esercizio, risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l’attribuzione pro quota al socio stesso di valori proporzionali alla sua parte.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Mitola
Relatore: Gaetano Labianca
Registro: RG 28 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/10/2026
Massima a cura di: Francesco Zoppi
Francesco Zoppi

Nel 2018 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, con votazione di 110 e lode, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel 2020 ha proficuamente concluso i periodi di tirocinio formativo e di pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Tra il 2021 e il 2022 ha collaborato con una delle principali associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in qualità di consulente giuridico della Segreteria della Camera Arbitrale. Nel 2022, dopo aver superato con il massimo dei voti e plauso della Commissione l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (sessione 2020), ha iniziato a collaborare con affermati Studi Legali e Tributari. Dal 2024 collabora con un importante Studio Legale avente sede a Roma. Opera nell’ambito del diritto civile e commerciale, prestando attività di consulenza legale, assistenza giudiziale e stragiudiziale.

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