Rispetto al requisito del fumus boni iuris nell’ambito di un ricorso per sequestro conservativo, nel caso di uscite finanziarie contabilmente emerse, è onere dell’organo amministrativo giustificare l’impiego delle relative risorse finanziarie della società. Posto che la distrazione consiste in una condotta di tipo commissivo volta ad utilizzare beni del patrimonio sociale per finalità diverse da quelle relative alla realizzazione dell’oggetto sociale ovvero comunque al fine di avvantaggiare soggetti diversi dalla società e che la prova del corretto impiego delle risorse finanziarie della società grava sull’amministratore, tenuto appunto a giustificare l’uso delle stesse per finalità sociali, qualora emerga in via documentale l’impiego di risorse finanziarie della società, è onere dell’organo amministrativo in carica nel periodo in considerazione dimostrare che le risorse della società siano state correttamente impiegate per soddisfare interessi della società stessa.
Quanto al requisito del periculum in mora, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali, quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci temere atti di depauperamento del suo patrimonio; questo, senza che le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all’uno o all’altro dei menzionati presupposti. Sul piano soggettivo, ricorre il periculum quando debba presumersi che le condotte distrattive ascritte al resistente non permettano alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori.