Integra una grave irregolarità attuale ai sensi dell’art. 2409 c.c. l’omesso esercizio, da parte degli amministratori, delle azioni di recupero di crediti sociali non ancora prescritti [la restituzione di somme erogate dalla società a soci della controllante e da questi trattenute anziché destinate all’investimento convenuto], anche quando l’erogazione risalga a un’epoca ormai remota, perché il danno derivante dall’inerzia permane finché l’azione è esperibile; né giustifica l’inerzia l’impossidenza dei debitori che gli amministratori non abbiano allegato e provato.
Può integrare una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. l’iscrizione della società nel registro delle start-up innovative in assenza dei requisiti di legge, perché espone la società a sanzioni idonee a incidere sul suo patrimonio, e nulla impedisce che i requisiti siano accertati in via incidentale nel procedimento di volontaria giurisdizione, nel quale il contraddittorio è garantito dalla notifica del ricorso e dalla possibilità per le parti di nominare consulenti nelle operazioni ispettive.
L’esistenza di altri rimedi, come l’azione di responsabilità o la revoca degli amministratori, non preclude l’ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 2409 c.c., perché l’ispezione non ha equivalenti nell’ordinamento e serve ad accertare irregolarità che, una volta riscontrate, possono consentire di ricondurre la gestione nell’alveo della corretta amministrazione senza giungere alla revoca; per disporla basta il fondato sospetto di gravi irregolarità, senza che ne sia necessaria la piena prova.
Va rimessa in termini la parte la cui comparsa di costituzione, telematicamente depositata nel termine con esito positivo, sia stata rifiutata dalla cancelleria perché inserita in un fascicolo con lo stesso numero ma appartenente al registro generale anziché a quello di volontaria giurisdizione, trattandosi di errore scusabile.
Ai sensi dell’art. 2409 c.c. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione dei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società o per le controllate, con esclusione dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi. Le gravi irregolarità devono riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, essere attuali e consistere nella violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative idonea a provocare un danno al patrimonio sociale ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.