L’utilizzo, senza il consenso degli eredi legittimati ai sensi degli artt. 8 c.c. e 93 e 96 l.d.a., dell’immagine anche stilizzata e del nome d’arte di un attore celebre [Totò] per promuovere un’attività di ristorazione, nei menù, nei volantini, nei siti internet e sui profili social, è illecito, perché non ricorre alcuna finalità di interesse pubblico che ne giustifichi la libera utilizzazione ma soltanto uno scopo commerciale e pubblicitario. Ne consegue l’ordine di cessare l’uso del nome e dell’immagine nella denominazione sociale, nei segni distintivi e in ogni mezzo pubblicitario, anche quando l’insegna sia stata nel frattempo mutata ma l’uso sia proseguito, e l’ordine di distruzione dei prodotti realizzati in violazione ai sensi dell’art. 158 l.d.a.
L’illecito sfruttamento pubblicitario dell’immagine di una persona notoria obbliga al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nella perdita della possibilità di offrire a terzi l’uso dell’immagine per prodotti o servizi analoghi; l’esistenza del danno è confermata dagli accordi stipulati dagli eredi per regolamentare lo sfruttamento economico dell’immagine e dall’interruzione delle trattative con un investitore [per la creazione di una catena di ristorazione] motivata dalla diffusione di usi non autorizzati. In mancanza di prova di specifiche voci di danno, il danno può essere liquidato in via equitativa in una somma corrispondente al compenso che sarebbe stato presumibilmente richiesto per il consenso, tenuto conto degli importi riconosciuti in transazioni con altri utilizzatori abusivi, della notorietà dell’artista e della durata della condotta [5.000 euro per ciascuno degli ultimi cinque anni].
Il diritto al nome e all’immagine trova tutela negli artt. 2 Cost., 7, 8, 9 e 10 c.c. e 96, 97 e 156 ss. l.d.a., che escludono la possibilità di esporre, pubblicare, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il suo consenso, salve le eccezioni di legge. Nel giudizio di merito il collegio può condividere la valutazione del fumus boni iuris compiuta nell’ordinanza di reclamo che abbia respinto la domanda cautelare per difetto di periculum in mora, in particolare quando il convenuto, rimasto contumace, non abbia fornito elementi ulteriori.