Il terzo che impugni ai sensi dell’art. 2379 c.c. la delibera di approvazione del bilancio, deducendo la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., è titolare di un interesse concreto e attuale all’impugnativa soltanto se allega l’esistenza di un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, che discenda direttamente dal bilancio approvato e alla cui eliminazione sia volta la declaratoria di nullità. Poiché la stessa qualità di socio non basta, in mancanza di specifiche allegazioni, a fondare l’interesse ad agire, anche quando i vizi denunciati siano fondati, a maggior ragione non basta la posizione di terzo rispetto alla società.
Difetta l’interesse ad agire del terzo che, senza chiedere neppure in via incidentale l’accertamento negativo del credito, impugni la delibera di approvazione del bilancio al solo fine di far accertare la falsa rappresentazione della posta [dell’attivo] che lo indica come debitore della società, perché la mera iscrizione in bilancio non è sufficiente per ottenere il pagamento né costituisce da sola prova idonea a sostenere le ragioni di credito. In tal caso l’interesse va valutato in concreto e all’attualità con riguardo alla posizione debitoria contestata, che è diversa da quella del terzo creditore, interessato alla chiarezza e veridicità del bilancio per l’individuazione del patrimonio sociale che costituisce garanzia generica del credito.
La delibera che approva un bilancio non conforme ai principi di cui all’art. 2423 c.c., ovvero redatto in violazione delle altre norme dettate in materia di bilancio, è nulla per illiceità dell’oggetto ai sensi dell’art. 2379 c.c., perché tali norme sono imperative e inderogabili, poste a tutela di interessi generali che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Tale valenza si desume dalla prescrizione del deposito del bilancio presso il registro delle imprese e dalla previsione che le delibere possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse; la controversia sull’impugnazione della delibera per difetto di tali requisiti attiene pertanto a diritti indisponibili.
È legittimato a impugnare ai sensi dell’art. 2379 c.c. la delibera di approvazione del bilancio qualsiasi soggetto, anche privo della qualità di socio, purché titolare di un interesse concreto e attuale all’impugnativa, che deve sussistere al momento della proposizione della domanda e al momento della decisione. A tal fine è insufficiente un generico interesse al rispetto della legalità e occorre l’allegazione di un’incidenza negativa delle irregolarità denunciate nella sfera giuridica del soggetto agente. L’interesse ad agire, condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. la cui carenza è rilevabile d’ufficio, impone all’attore di dimostrare l’attualità della lesione di un proprio diritto e il conseguente pregiudizio, che può anche non avere carattere economico e consistere nella lesione del diritto a ricevere dal bilancio un’informazione corretta sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società.
L’interesse ad agire per l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio si valuta alla stregua della prospettazione dell’attore e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto non corrisponda al vero, perché tale valutazione attiene al merito della domanda. L’attore che assuma di aver subito un pregiudizio dal difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste ha l’onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali; l’esame delle singole poste e la verifica della loro conformità ai precetti legali sono compito logicamente successivo, che attiene alla fondatezza della domanda.
È ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione per relationem a un precedente reso dallo stesso ufficio tra le medesime parti [sull’iscrizione della medesima posta nel bilancio dell’esercizio precedente].