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Tribunale di Milano, 21 Gennaio 2015

Interpretazione di clausola statutaria arbitrale e rapporti fra società e suoi organi

Tribunale di Milano, 21 Gennaio 2015
Interpretazione di clausola statutaria arbitrale e rapporti fra società e suoi organi

Una clausola statutaria va interpretata alla luce dei principi previsti dalla legge per gli atti negoziali come quelli di cui agli artt. 1362, 1365 e 1367 c.c.

La clausola in virtù della quale è devoluta ad un arbitro ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra questi e la società, anche se promossa da amministratori e sindaci o revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti, e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, si applica estensivamente anche alle controversie sussistenti tra la società e i suoi organi; ciò, conformemente a quanto previsto dall’art. 808-quater c.p.c., secondo cui la convenzione arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce (nella specie si trattava della domanda di accertamento della illegittimità della delibera di revoca di amministratore delegato).

Data Sentenza: 21/01/2015
Registro: RG 30749 / 2013
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Data: 04/06/2015
Massima a cura di: gabriele.scaglia
gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto societario/bancario con tesi intitolata "Autonomia privata e governance nel gruppo bancario cooperativo tra ragioni specialità e principi di diritto comune).

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