L’art. 2479-bis comma 3 c.c. – che prevede l’impugnabilità nel più ampio termine di tre anni delle delibere assembleari di srl “prese in assoluta mancanza di informazione” – deve essere interpretato in linea sistematica con quanto disposto ex art. 2379 c.c. in tema di nullità delle delibere di spa; onde il vizio della “assoluta mancanza di informazione” va riferito al solo procedimento di convocazione dell’assemblea e si risolve, quindi, al solo caso di mancata convocazione della medesima.
Diversamente, ogni altro vizio della delibera assembleare di srl – relativo a carenze informative non inerenti il procedimento di convocazione assembleare – va ricondotto alla categoria dei vizi di c.d. annullabilità, in relazione ai quali il termine di impugnazione è quello “breve” di 90 giorni, previsto dal primo comma dell’art. 2479-ter cc, decorrente, secondo la stessa norma, dalla data di iscrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci.