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Tribunale di Milano, 8 Agosto 2014

Invalidità della delibera assembleare di srl presa in “assoluta mancanza di informazione”

Tribunale di Milano, 8 Agosto 2014
Invalidità della delibera assembleare di srl presa in “assoluta mancanza di informazione”

L’art. 2479-bis comma 3 c.c. – che prevede l’impugnabilità nel più ampio termine di tre anni delle delibere assembleari di srl “prese in assoluta mancanza di informazione” – deve essere interpretato in linea sistematica con quanto disposto ex art. 2379 c.c.  in tema di nullità delle delibere di spa; onde il vizio della “assoluta mancanza di informazione” va riferito al solo procedimento di convocazione dell’assemblea e si risolve, quindi, al solo caso di mancata convocazione della medesima.

Diversamente, ogni altro vizio della delibera assembleare di srl – relativo a carenze informative non inerenti il procedimento di convocazione assembleare – va ricondotto alla categoria dei vizi di c.d. annullabilità, in relazione ai quali il termine di impugnazione è quello “breve” di 90 giorni, previsto dal primo comma dell’art. 2479-ter cc, decorrente, secondo la stessa norma, dalla data di iscrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 08/08/2014
Registro: RG 56191 / 2012
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/11/2015
Massima a cura di: Giorgio Grossi
Giorgio Grossi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autore di vari articoli in materia di diritto commerciale per il Sole24Ore e Giuffrè. Co-amministratore del portale "Giurisprudenza delle Imprese".

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