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Tribunale di Milano, 16 Marzo 2017

La clausola arbitrale non esclude la previa sospensione cautelare della delibera da parte del Tribunale, ma preclude una pronuncia di merito

Tribunale di Milano, 16 Marzo 2017
La clausola arbitrale non esclude la previa sospensione cautelare della delibera da parte del Tribunale, ma preclude una pronuncia di merito

La clausola compromissoria valida a sensi di legge, pur non precludendo all’impugnante, in difetto di attuale costituzione dell’organo arbitrale, di chiedere la sospensione della delibera assembleare impugnata secondo la norma generale dell’art. 669-quinquies c.p.c., esclude per la fase di merito la concorrenza della giurisdizione statuale e devolve la cognizione delle controversie fra soci e società al giudice arbitrale (nella specie il Tribunale, dopo aver giudicato sull’istanza di sospensiva,  ha dichiarato nella fase di merito la propria incompetenza  a favore del giudice arbitrale in relazione all’impugnazione di un delibera assembleare di determinazione del compenso dell’amministratore per asserita violazione dei quorum assembleari e abuso di potere del socio di maggioranza).

 

Data Sentenza: 16/03/2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/04/2017
Massima a cura di: Guido Bortoluzzi
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