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Tribunale di Milano, 16 Ottobre 2021

La responsabilità della società di revisione

Tribunale di Milano, 16 Ottobre 2021
La responsabilità della società di revisione

Ai sensi dell’art. 15 d. lgs. 39/2010, “i revisori legali e la società di revisione legale rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri”.

La norma, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente, delinea nei confronti dei soci e dei terzi estranei al contratto di revisione, la concorrente responsabilità di natura aquiliana della società di revisione per i danni cagionati alla loro sfera giuridica dall’inosservanza dei doveri che regolano l’attività di revisione, in modo tale da assicurare l’affidabilità delle informazioni dirette al pubblico, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società contenute nei bilanci sottoposti al suo giudizio.

La responsabilità in questione, ancorché solidale con quella degli amministratori, è una responsabilità civile per fatto proprio colposo o doloso dei revisori commesso nell’esercizio dell’attività di controllo contabile loro demandato e come tale presuppone, in estrema sintesi, l’accertamento:

– dell’inadempimento dei revisori ai loro doveri attraverso la violazione delle regole tecniche e dei principi internazionali di revisione oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza nell’accertamento della corrispondenza alla realtà della rappresentazione contabile dei fatti di gestione;

– del pregiudizio economico arrecato alla sfera giuridica del terzo o del socio, dal conseguente mancato rilievo della discrepanza tra la situazione patrimoniale, economica e finanziaria reale della società e quella rappresentata nei bilanci attestati senza rilievi;

– del nesso causale tra la condotta illecita ed il pregiudizio economico, in modo tale che quest’ultimo costituisca, ai sensi dell’art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento da parte dei revisori ai loro doveri.

Affinché il danno lamentato dal terzo o dal socio sia imputabile alla società di revisione è indispensabile, dunque, la prova del nesso eziologico tra la violazione dei doveri di controllo ed il pregiudizio economico lamentato.

Data Sentenza: 16/10/2021
Registro: RG 55318 / 2018
Allegato:
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Data: 02/04/2022
Massima a cura di: Arturo Noviello
Arturo Noviello

Laureato a Napoli. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano. Master in Diritto e Impresa e in Diritto della Proprietà Intellettuale. Avvocato presso Fieldfisher. Specializzato in contenziosi e arbitrati in materia civile, commerciale e societaria.

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