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Tribunale di Milano, 29 Marzo 2017

La responsabilità solidale per i debiti dell’azienda ceduta

Tribunale di Milano, 29 Marzo 2017
La responsabilità solidale per i debiti dell’azienda ceduta

La cessione d’azienda non comporta automaticamente il sorgere di una responsabilità solidale tra cedente e cessionario con riguardo ai debiti di natura retributiva relativi ai rapporti di lavoro esauriti: rispetto a questi ultimi, infatti, non trova applicazione l’art. 2112 c.c. che presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, ma l’art. 2560 c.c. che contempla, in generale, la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta ove risultino dai libri contabili obbligatori.

Data Sentenza: 29/03/2017
Registro: RG 37951 / 2014
Allegato:
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Data: 26/06/2017
Massima a cura di: Valentina Borgese
Valentina Borgese

Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la Sezione Impresa A del Tribunale di Milano (magistrato formatore dott.ssa Alessandra Dal Moro). E' attualmente dottoranda di ricerca presso l'Università di Pavia (cv Diritto industriale - Professori referenti Luigi Carlo Ubertazzi e Davide Sarti) nonché Visiting Phd student presso la Northumbria University - Newcastle upon Tyne (UK) (supervisor Dr. Guido Noto La Diega) e l'USI - Università della Svizzera italiana - Lugano.

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