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Tribunale di Milano, 17 Marzo 2017

La richiesta di limitazione del brevetto ai sensi dell’art. 79 c.p.i. equivale all’ammissione della sua nullità parziale

Tribunale di Milano, 17 Marzo 2017
La richiesta di limitazione del brevetto ai sensi dell’art. 79 c.p.i. equivale all’ammissione della sua nullità parziale

Nel caso in cui il titolare del brevetto, ai sensi dell’art. 79, terzo comma c.p.i., sottoponga al giudice una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, la sentenza che definisce il giudizio di validità stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione. Quindi, se il titolare del brevetto chiede espressamente che il brevetto sia limitato, egli ammette in sostanza la nullità parziale dello stesso.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 17/03/2017
Registro: RG 49589 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/04/2017
Massima a cura di: Massimo Bacci
Massimo Bacci

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso avanzato in materia di diritto d'autore CopyrightX presso Harvard Law School. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Cappellini Carlesi, in Prato, dove si occupa di proprietà intellettuale ed Information Technology. Gestisce il blog www.iprights.it in materia di proprietà intellettuale.

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