La transazione stipulata dalla società in bonis con il proprio amministratore, con cui essa abbia rinunciato all’esercizio dell’azione di responsabilità, non può precludere alla curatela l’esercizio dell’azione di responsabilità nell’interesse dei creditori sociali, ex art. 2394-bis cod. civ., in quanto i creditori sono da considerarsi terzi estranei alla transazione in questione.
E’ improcedibile la domanda riconvenzionale di manleva spiegata dall’ex amministratore nei confronti del fallimento, basata su una transazione stipulata con la società in bonis: trattandosi di un’obbligazione contratta dalla società prima del fallimento, l’accertamento e la soddisfazione dell’eventuale credito, in forza del disposto dell’art. 52 l. fall., possono essere fatti valere solo in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica previsto dagli artt. 98 e ss. l. fall.