Ai fini dell’accertamento della riduzione del capitale per perdite e della conseguente causa di scioglimento, la perdita va apprezzata sulla base di una situazione patrimoniale redatta secondo le regole e con i criteri di valutazione del bilancio d’esercizio. Non è quindi consentito rivalutare i beni iscritti all’attivo per far emergere plusvalori latenti idonei a ridurre o escludere la perdita, stante il divieto di modificare i criteri di valutazione da un esercizio all’altro (art. 2423-bis c.c.), salve le deroghe consentite in casi eccezionali, che attengono alla valutazione oggettiva dei beni e non possono consistere nell’esigenza di compensare le perdite emerse nella gestione; l’esposizione in bilancio di attività inesistenti non può pertanto essere compensata dalla mancata esposizione del maggior valore di attività esistenti.
Gli amministratori che proseguono l’attività d’impresa dopo il verificarsi della causa di scioglimento per perdita del capitale rispondono del danno, da liquidarsi in base alla differenza tra i netti patrimoniali alla data della causa di scioglimento e alla cessazione dell’attività, previa rettifica delle poste fittizie e detratte le componenti negative che si sarebbero comunque prodotte se la liquidazione fosse iniziata tempestivamente.
Anche dopo la riforma del 2003, che ha fatto venir meno il generale obbligo di vigilanza degli amministratori privi di deleghe, grava su questi ultimi l’obbligo di agire informati; ne rispondono quando non rilevino un’alterazione contabile manifesta [l’iscrizione all’attivo di premi su acquisti superiori al costo delle merci acquistate] e non adottino i provvedimenti conseguenti alla causa di scioglimento occultata, senza poter invocare le informazioni ricevute dagli amministratori operativi. Del pari, l’affidamento di incarichi di consulenza di rilevante importo, non oggetto di specifiche deleghe, deve essere valutato dal consiglio di amministrazione, sicché tutti i consiglieri rispondono dei pagamenti eseguiti per prestazioni mai ricevute, almeno dopo che i primi pagamenti siano emersi dalla contabilità.
La transazione con cui la società in bonis rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore non preclude al curatore l’esercizio dell’azione di responsabilità dei creditori sociali, perché i creditori sono terzi estranei alla transazione.
È improcedibile la domanda riconvenzionale di manleva proposta dall’ex amministratore nei confronti del fallimento sulla base di una transazione stipulata con la società in bonis, perché il credito derivante da un’obbligazione contratta dalla società prima del fallimento può essere accertato e soddisfatto, ai sensi dell’art. 52 l. fall., soltanto in sede concorsuale, nel procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 98 ss. l. fall.
Nell’azione di responsabilità esercitata cumulativamente dal curatore come azione sociale e come azione dei creditori sociali opera il termine di prescrizione più favorevole. Per l’azione dei creditori sociali, cui non si applica la sospensione dell’art. 2941, n. 7, c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente conoscibile all’esterno; quando essa sia stata occultata mediante l’esposizione in bilancio di attività inesistenti, rilevabile soltanto dagli organi sociali, e gli accertamenti tributari non siano stati resi pubblici, l’insufficienza patrimoniale si manifesta ai terzi soltanto con la presentazione della domanda di concordato preventivo.
L’art. 2399, lett. c), c.c. sancisce l’ineleggibilità o la decadenza del sindaco legato alla società da un rapporto di consulenza, senza comminare la nullità del contratto; la stipulazione di contratti di consulenza con un sindaco è di per sé inidonea, in mancanza di specifiche allegazioni, a cagionare un danno al patrimonio sociale.
Ai sensi dell’art. 1917 c.c., la polizza di responsabilità civile dei sindaci non copre i danni derivanti dal mancato rilievo di una causa di scioglimento emergente in modo inequivoco dal bilancio e dalla mancata adozione dei rimedi di legge, perché tale omissione integra una scelta volontaria connotata almeno da dolo eventuale. L’allegazione dell’inoperatività della polizza da parte dell’assicuratore costituisce mera difesa e non eccezione in senso proprio.
Nei debiti di valore il riconoscimento di interessi compensativi costituisce modalità di liquidazione del danno da ritardo ed è subordinato all’allegazione e alla prova, anche presuntiva, di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto dalla rivalutazione monetaria.