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Tribunale di Brescia, 16 Gennaio 2024, n. 142/2024

La tutela delle informazioni aziendali tra concorrenza sleale e segreto industriale

Tribunale di Brescia, 16 Gennaio 2024, n. 142/2024
La tutela delle informazioni aziendali tra concorrenza sleale e segreto industriale

In tema di tutela delle informazioni aziendali riservate, le informazioni tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di “valore economico in quanto segrete”); c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

In tema di segreti commerciali, l’avverbio “ragionevolmente”, di cui all’art. 98, lett. c), c.p.i., impone di attribuire carattere relativo al requisito, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso; la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l’accesso a terzi (quali archivi informatici e database provvisti di password e username), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione – data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni – in ordine al carattere riservato e alla necessità che venga mantenuto tale. Tale informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di patti di non concorrenza o, ancora, mediante l’emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.

Configura atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., per uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda, il fraudolento impiego di informazioni o documenti indebitamente rimasti in possesso di soggetto che, già impiegato presso l’impresa danneggiata, sia passato alla concorrenza. In tema di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., qualificate come “riservate” le informazioni aziendali di parte attrice, in presenza di elementi tali da far fondatamente ritenere che le stesse siano state impiegate per la realizzazione anche dei prodotti del concorrente, l’imputabilità di tale impiego al terzo convenuto, in tanto può essere riconosciuta in quanto risulti allegato e provato il suo coinvolgimento nella indebita sottrazione e nell’illecito sfruttamento, quanto meno in termini di approfittamento consapevole.

Nel processo civile, le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite sono prove atipiche con un valore probatorio meramente indiziario, la cui data, quando non sia certa, può essere verificata con qualsiasi mezzo di prova ai sensi dell’art. 2704 c.c.; le prove, tuttavia, non sono ammesse se ricadenti su un atto proprio della stessa parte interessata alla prova (Cass. n. 38805/2021).

In tema di concorrenza sleale, è considerata contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite; va, invece, ritenuto fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. Rappresenta, infatti, il normale effetto della concorrenza l’attività di proposizione e promozione dei prodotti aziendali che sia volta (anche) ad acquisire parte della clientela già servita dal concorrente, in quanto sorretta dalla finalità di procurarsi un vantaggio competitivo e non di arrecare al concorrente un ingiusto nocumento.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 16/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro: RG 1389 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/06/2026
Massima a cura di: Alfredo Buccella
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