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Tribunale di Bologna, 30 Agosto 2025

La valutazione del rischio di confusione tra due segni va condotta in via sintetica e unitaria

Tribunale di Bologna, 30 Agosto 2025
La valutazione del rischio di confusione tra due segni va condotta in via sintetica e unitaria

Nel confronto tra marchi è considerato identico un marchio la cui forma sia stata modificata con elementi che non ne alterino il carattere distintivo, cosicchè non vale a negare l’assoluta identità tra segni la presenza di elementi di differenziazione marginali, irrilevanti e non percepibili dal consumatore medio.

La valutazione del rischio di confusione tra due segni non deve consistere in un attento esame comparativo, attraverso la valutazione separata di ogni singolo elemento, ma va condotta in via sintetica e unitaria secondo un’impressione d’insieme, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti, facendo altresì riferimento alla normale avvedutezza dei consumatori ed in particolare alla circostanza che essi eseguiranno il confronto tra il marchio che vedono al momento di effettuare una scelta commerciale e il segno distintivo che ricordano, cosicché la possibilità di confusione sarà più alta di quanto non sarebbe se essi si trovassero di fronte contemporaneamente alle due denominazioni.

 

Data Sentenza: 30/08/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Roberta Dioguardi
Registro: RG 6892 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/03/2026
Massima a cura di: Leone Cei
Leone Cei

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo “Il diritto d’autore nel settore della moda”, collabora attualmente in veste di Associate con lo Studio Legale Jacobacci Avvocati.

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