La responsabilità degli amministratori verso la società, di cui all’art. 2260 c.c., non integra un’ipotesi di legittimazione processuale sostitutiva ai sensi dell’art. 81 c.p.c., la quale richiede una deroga espressa di legge (quale ad esempio, nelle s.r.l., quella oggi dettata dall’art. 2476 co. 3° c.p.c.).
L’azione di responsabilità per danni inferti al patrimonio sociale da violazione dei soci amministratori ai propri doveri gestori spetta, nelle società personali, alla società stessa (che deve quindi deliberarla nelle forme di legge o di statuto) e non anche a ciascun socio, al quale compete, piuttosto, un’azione ex art. 2043 c.c. laddove l’illecito gestorio abbia provocato un danno diretto al suo patrimonio.